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Ordinanza — n. 17942/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of mitigating circumstances and prior criminal record.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17942/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for maximum generic mitigating circumstances, but the court found his prior criminal record and status as a fugitive in another evasion proceeding negated this request. Consequently, the lower court's decision denying these circumstances was upheld as legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible when the grounds concern the non-granting of generic mitigating circumstances if the defendant has a prior criminal record and was a fugitive in another proceeding.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic mitigating circumstances prior criminal record fugitive status procedural costs Corte di Cassazione criminal record corresponsabilità della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMADI SAAD nato il 08/11/1992 avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;Considerato che il motivo di ricorso, che concerne la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, è manifestamente infondato poiché la Corte ha evidenziato gli elementi negativi costituiti dai precedenti penali dell'imputato e dall'essersi egli reso irreperibile nell'ambito di altro procedimento relativo a altro caso di evasione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. , Così deciso il 25 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il presidente Angelo Cc4nzo Pierlij&tefano D POSITATA CANCELLFRIA 5 )1A 2022 IL CANC L