Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of mitigating circumstances and prior criminal record.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for maximum generic mitigating circumstances, but the court found his prior criminal record and status as a fugitive in another evasion proceeding negated this request. Consequently, the lower court's decision denying these circumstances was upheld as legally sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible when the grounds concern the non-granting of generic mitigating circumstances if the defendant has a prior criminal record and was a fugitive in another proceeding.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMADI SAAD nato il 08/11/1992 avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;Considerato che il motivo di ricorso, che concerne la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, è manifestamente infondato poiché la Corte ha evidenziato gli elementi negativi costituiti dai precedenti penali dell'imputato e dall'essersi egli reso irreperibile nell'ambito di altro procedimento relativo a altro caso di evasione.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. , Così deciso il 25 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il presidente Angelo Cc4nzo Pierlij&tefano D POSITATA CANCELLFRIA 5 )1A 2022 IL CANC L