Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17940/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for being merely factual complaints without manifest illogicality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17940/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's reasoning regarding criminal liability, arguing it was factually incorrect. The court rejected this because the complaint consisted only of factual grievances without demonstrating manifest illogicality in the original argumentation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it consists merely of factual complaints without evidencing manifest illogicality in the reasoning supporting the lower court's decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Supreme Court Appeal Inadmissible Factual Complaint Manifest Illogicality Procedural Costs Fine condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELA ELIS nato a KAVJE( ALBANIA) il 10/02/1981 avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato per il quale si procede, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze di fatto e non evidenzia manifeste illogicità nella argomentazione che la regge. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il Presidente Il Consigliere estenso