Cassation court dismisses appeal regarding sentencing increases for aggravated assault and battery crimes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's sentencing adjustments for aggravated assault and battery. The appellant argued against the calculation of penalty increases based on specific crimes, but the appellate court reasonably exercised its discretion by considering the defendant's violent personality and prior criminal record. The court rejected these arguments as unfounded, emphasizing the defendant's aggressive expressions and repeated physical injuries as justifying the enhanced penalties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 341-bis cod. pen.; Art. 582 cod. pen.; Art. 337 cod. pen.: The appellate court's exercise of discretion in quantifying penalty increases for aggravated assault and battery is valid when based on the defendant's violent personality and prior record, rendering such appeals inadmissible if manifestly unfounded.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZIYAT BRAHIM nato il 10/06/1987 avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;Ritenuto che il ricorso - che contesta la correttezza della argomentazione concernente la quantificazione degli aumenti di pena per il reato ex art. 341-bis cod. pen. e per i reato ex art. 582 cod. pen. in continuazione, rispetto al reato ex art. 337 cod. pen. - risulta manifestamente infondato perché la Corte di appello ha esercitato in modo non irragionevole il suo potere discrezionale evidenziando la personalità dell'imputato quale desumibile anche dai precedenti penali, e la sua attitudine violenta, rivelata dalle espressioni adoperate per compiere il primo e dalla reiterazione delle lesioni fisiche per quel che riguarda il capo 13;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Pr sidente Angelo C7o Pierluigi Stno DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 5 A 2022 IL CANC /lE