Italian court dismisses appeal as generic, citing prior convictions and fugitive status.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the exclusion of particular leniency, but the court found the arguments generic while noting the defendant's history of 45 prior convictions for evasion and his status as a fugitive after the offense. Consequently, the court rejected the claim because the appellant failed to provide specific grounds to challenge the lower court's factual findings regarding his subjective intent and criminal record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal must be specific and cannot be generic; if the lower court adequately addresses the elements of the crime and the defendant's prior record and fugitive status, the appeal is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANSONNE SAVINO nato a MONCALIERI il 24/05/1968 avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO; Ritenuto che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della esclusione della particolare tenuità del fatto risulta generico, mentre, per altro verso, la Corte non ha mancano di evidenziare le plurime (45) condanne anche specifiche (per evasione) e per fatti gravi e che dopo l'evasione l'imputato si è reso irreperibile;
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la Corte ha adeguatamente illustrato l'elemento soggettivo del reato (dolo generico) anche puntualizzando che Sansonne era consapevole che l'appartamento presso il quale avrebbe dovuto recarsi per starvi agli arresti domiciliari era stato nel passato già venduto dal padre. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il presidente PierluiStefano EPOSI - IN fATA CANn, riRIA - 5 M'Aì 2022 L CA