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Ordinanza — n. 17935/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming generic sentencing reasoning as inadmissible due to sufficient gravity assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17935/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's sentencing reasoning was too generic, yet the appellate court had already highlighted the gravity of the conduct and specific criminal history. The court rejected this claim because the absence of detailed generic circumstances did not negate the explicit recognition of the offense's severity and prior record.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: An appeal challenging the generality of sentencing motivation is inadmissible if the judgment explicitly addresses the gravity of the conduct and relevant criminal history.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic sentencing criminal history gravity of conduct Court of Cassazione procedural costs Italian criminal procedure bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STANCU SIMONA ADRIANA nato il 15/06/1980 avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;Ritenuto che ricorso contesta la correttezza della motivazione posta a base della determinazione della pena in termini del tutto generici mentre la sentenza, nel negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non ha comunque mancato di evidenziare la gravità della condotta e i precedenti penali gravi e anche specifici Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il P sidente Angelo Costanzo PierluiDJ Stefano DEPOSITATA IN CANESCERTO iL CA