Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17934/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidivism application due to manifestly unfounded challenge to first instance reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17934/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's reasoning regarding the application of recidivism, arguing it was incorrect. The court rejected this claim as manifestly unfounded, confirming the first instance judgment on the appellant's social danger and conduct.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it contests the correctness of the reasoning on recidivism without providing new evidence or arguments, as the lower court's confirmation of social danger based on the described conduct is sufficient.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidivism application inadmissible appeal manifestly unfounded social danger assessment procedural costs Corte di Cassazione criminal appeal recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOMMI PASQUALINO nato a MANOPPELLO il 06/01/1969 avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;Ritenuto che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della applicazione della recidiva, è manifestamente infondato perché la Corte ha confermato l'argomentato giudizio espresso nella sentenza di primo grado circa l'applicazione della recidiva (p. 6), non mancando di evidenziare a sua volta l'accentuata pericolosità sociale espressa con la condotta descritta nel capo di imputazione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente An