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Ordinanza — n. 17933/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for generic mitigating circumstances due to defendant's criminal history and serious conduct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17933/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant, Andrea Baratella, challenged the lower court's refusal to grant generic mitigating circumstances, arguing for leniency despite his record. The court rejected this request because the appellant's numerous prior criminal convictions and the severe nature of his conduct against public officials clearly precluded such mitigation.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The court established that an appeal challenging the denial of generic mitigating circumstances is inadmissible when the defendant's extensive criminal history and the gravity of the offense against public officials objectively preclude leniency.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances criminal history preclusion conduct against officials inadmissible appeal procedural costs award inchiesta per reati di droga spese per le indagini accusa penale

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARATELLA ANDREA nato a BIELLA il 08/07/1968 avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;Considerato che il ricorso, concernente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché la Corte ha chiaramente indicato il criterio di decisione adottato evidenziando i plurimi precedenti penali dell'imputato e la gravità della condotta attuata con strenua opposizione contro i pubblici ufficiali. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il Consigliere estensore I Presidente Angelo p3,inz