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Ordinanza — n. 17930/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming vehicle misuse is a crime, ruling it is only an administrative offense when not in motion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17930/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that driving a seized vehicle constitutes the crime of misappropriation under Article 334 of the Penal Code. The court held that such conduct is merely an administrative violation under Article 213 of the Road Code unless the vehicle was actually in motion at the time of seizure. Since the lower court found no evidence the vehicle was being driven when police intervened, the criminal charge was rejected.

Regesto Legislator

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Art. 334 cod. pen.; Art. 213, comma 4, cod. strada: The special administrative sanction prevails over the general criminal provision when the act involves driving a seized vehicle, making the criminal charge inadmissible absent proof of actual motion.

Parole chiave

Generato dall'IA
administrative offense criminal misappropriation seized vehicle apparent concurrence road code penal code inadmissible appeal

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 334 cod. pen.
Tuttavia, il concorso apparente di norme tra le previsioni di cui all'art. 334 cod. pen. e di cui all'art.
Art. 213, comma 4, cod. strada
e non invece come illecito amministrativo ex art. 213 Cod.
art. 334 cod. pen
Tuttavia, il concorso apparente di norme tra le previsioni di cui all'art. 334 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 1963 del 28/10/2010
Sez. 6, n. 18423 del 10/04/2014
(Sez. 6, n. 18423 del 10/04/2014, Rv.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERUSIO PIERFRANCESCO nato a CEGLIE MESSAPICA il 22/02/1956 avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;Nel contestare la qualificabilità del fatto come reato ex art. 334 cod. pen. e non invece come illecito amministrativo ex art. 213 Cod. Strada il ricorso risulta manifestamente infondato. Deve ribadirsi, infatti, che la condotta di chi circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, ai sensi dell'art. 213 cod. strada, integra esclusivamente l'illecito amministrativo previsto dal quarto comma dello stesso articolo e non anche il delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro di cui all'art. 334 cod. pen., perché che la norma sanzionatoria amministrativa risulta speciale rispetto a quella penale, con la conseguenza che il concorso tra le stesse deve essere ritenuto solo apparente (Sez.

U, n. 1963 del 28/10/2010, dep. 2011, Rv. 248721). Tuttavia, il concorso apparente di norme tra le previsioni di cui all'art. 334 cod. pen. e di cui all'art. 213, comma quarto, cod. strada, con conseguente applicazione al responsabile della sola sanzione amministrativa prevista dal codice della strada, ricorre esclusivamente se la sottrazione del veicolo sottoposto a sequestro è stata realizzata mediante la circolazione dello stesso, mentre quando tale sottrazione è realizzata con modalità diverse dalla diretta circolazione del mezzo su di una strada è configurabile la fattispecie prevista dall'art. 334 cod. (Sez. 6, n. 18423 del 10/04/2014, Rv. 260892).

Nel caso in esame, la Corte di appello ha puntualizzato che dalle dichiarazioni testimoniali non emerge che al momento dell'intervento dei Carabinieri il veicolo fosse in circolazione con a bordo l'imputato (p. 3). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualì e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 25 marzo 2022 li Consigliere estensore Il Prrs idente Angelo nzP Pierlui/ i Stefano DEPOSITATA IN CAN ELLERIA I 5