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Ordinanza — n. 17929/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as fact-based complaints lack legal illogic and generic mitigating circumstances were properly applied.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17929/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the factual basis for liability and the extent of mitigating circumstances, but the court rejected these as mere factual complaints lacking manifest illogic. The decision upheld the lower court's finding that the crime occurred during home detention and was repeated, justifying the penalty despite the base sentence being near the statutory minimum.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals based solely on factual complaints without demonstrating manifest illogic in the reasoning are inadmissible; generic mitigating circumstances are properly applied when the overall penalty remains congruous with the facts.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility manifest illogic standard factual complaints rejection generic mitigating circumstances home detention crime procedural costs award Cassazione ordinanza censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROSTAMO GIUSEPPE nato a MILETO il 12/04/1985 avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati per i quali si procede, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze di fatto e non evidenzia manifeste illogicità nella argomentazione che la regge;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che concerne la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, è manifestamente infondato poiché la Corte ha evidenziato che la pena-base è stata determinata in misura vicina al minimo edittale e le circostanze attenuanti generiche sono state concesse, ma, per altro verso, la pena complessiva risulta congrua valutando che il reato di resistenza a pubblico ufficiale è stato commesso quando l'imputato si trovava agli arresti domiciliari e che la condotta è stata reiterata più volte;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo st,ni Pierl i Stefano DEPOSITATA IN CANCEI_LERIA S M '2022 IL CANCEL