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Ordinanza — n. 17927/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeals against false accusation conviction, ruling procedural bars do not negate criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17927/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by three defendants inadmissible, upholding the lower court's conviction for the crime of false accusation. The defendants argued that procedural bars, such as late filing of complaints or expiration of limitation periods, should prevent the conviction. The court ruled that these procedural issues do not negate the criminal act itself, as the core elements of the offense remain satisfied regardless of such temporal defects.

Regesto Legislator

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Art. 368 c.p.; Art. 112 c.p.: The crime of false accusation is consummated even when the imputed offense is subject to a complaint requirement met late or has expired by prescription, provided the procedural investigation is necessary to verify the lack of prosecution grounds.

Parole chiave

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false accusation procedural bars limitation period criminal liability inadmissible appeal

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 368 c.p.
Art. 112 c.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 22309 del 04/05/2018
Sez. 6, n. 28231 del 13/02/2019
Invece, i ricorsi contestano la sentenza impugnata facendo riferimento al caso — diverso da quello per il quale si procede — in cui una querela neanche sia stata presentata (Sez. 6, n. 28231 del 13/02/2019, Rv.
Sez. 2, n. 14761 del 19/12/2017
Allo stesso modo il delitto di calunnia è realizzato anche quando il reato attribuito all'innocente è estinto per prescrizione al momento della denuncia (Sez. 2, n. 14761 del 19/12/2017, dep.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SCICHILONE ANTONINO nato a BUTERA il 10/10/1964 SCICHILONE GAETANO nato a BUTERA il 10/10/1964 SCICHILONE GIUSEPPE MARIA EPIFANIO nato a BUTERA il 06/01/1968 avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;I tre ricorsi - disgiunti, ma dai contenuti coincidenti — che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato sono manifestamente infondati.

Deve ribadirsi, infatti, che configura il delitto di calunnia la falsa incolpazione di reati procedibili a querela anche quando presentata tardivamente, se per l'accertamento dell'insussistenza della causa di procedibilità si rende comunque necessario l'avvio del procedimento penale e lo svolgimento di accertamenti che richiedano apposite indagini (Sez. 6, n. 22309 del 04/05/2018, Rv. 273100). Invece, i ricorsi contestano la sentenza impugnata facendo riferimento al caso — diverso da quello per il quale si procede — in cui una querela neanche sia stata presentata (Sez. 6, n. 28231 del 13/02/2019, Rv. 276226).

Allo stesso modo il delitto di calunnia è realizzato anche quando il reato attribuito all'innocente è estinto per prescrizione al momento della denuncia (Sez. 2, n. 14761 del 19/12/2017, dep. 2018, Rv. 272753). In entrambi i casi, infatti, occorre verificare la configurabilità dell'ipotesi criminosa e l'analisi di un termine: nel primo caso relativo alla tempestività della querela; nel secondo caso relativo al decorso della prescrizione. Rilevato, pertanto, che i ricorsi deve essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q, M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il Consigliere Il P sidente Angelo estanzo ierk i Di Stefano DEPOSITATA IN C I_LERIAIL CANC : _