Italian Supreme Court dismisses appeal on false testimony, ruling it inadmissible for attacking factual reconstruction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it challenged the appellate court's factual reconstruction of the false testimony incident. The appellant argued the lower court erred in assessing the testimony's relevance, but the court noted the appeal did not confront the specific reasoning regarding the witness's credibility. Consequently, the court ruled that attacking factual evaluations without manifest illogicality violates the scope of admissible appeals under Italian law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court are inadmissible when they contest the factual reconstruction of the case or the evaluation of evidence without demonstrating manifest illogicality in the reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARANGELO ANTONIO nato a TAURISANO il 28/03/1950 avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;Ritenuto che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di falsa testimonianza, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché concerne le valutazioni relative alla ricostruzione del fatto e non evidenzia manifeste illogicità nella argomentazione che regge la sentenza, con la quale peraltro non si confronta perché, nell'assumere che la falsa testimonianza resa dall'imputato non avrebbe avuto rilevante per il processo, trascura che, invece, la Corte di appello ha puntualizzato che l'episodio oggetto della testimonianza dell'imputato costituisce un riscontro alle dichiarazioni della persona offesa (p. 5).
Rilevato, pertanto, che iericorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il Consigliere estensore lkjresidente Angelo stanzo Pierlui Di Stefano DEPOS1TRTA IN CAN I.E.F0A A 202