Italian court dismisses appeal for lack of merit due to insufficient grounds for leniency.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's denial of generic mitigating circumstances was legally sound. The appellant argued for leniency, but the court noted the defendant was caught with an accomplice holding a weapon, both having prior robbery records, which justified a severe sentence. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the first-instance judgment provides a sufficient reference to the decisive elements for denying leniency, as the lower court correctly identified the gravity of the escape and prior criminal history.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASSANO NICOLA nato a BARI il 30/01/1984 avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;Considerato che il motivo di ricorso (corredato da successive note di replica alle richieste della Procura generale), che concerne la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (irrilevanza della rinuncia ai motivi di merito stante la decisività dei già acquisiti elementi di accusa, incontro con altro evaso dagli arresti domiciliari in circostanze tali fa far ritenere che i due stessero programmando un delitto);
Ritenuto che, quanto alla deduzione che contesta al determinazione della pena, la Corte ha valutato di non ridurre la pena considerato che l'imputato fu colto assieme al co-fuggitivo mentre costui deteneva un'arma e che entrambi presentano precedenti penali per rapina, così da fare ritenere grave la loro evasione; Rilevato, pertanto, che ii ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo( stanzo rluigi Di Stefano DEPOSITATA IN CANer" , MA 21322 5 IL C.A