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Ordinanza — n. 17702/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17702/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17702/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPUTI ALDO nato a TORRE SANTA SUSANNA il 04/04/1959 avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCE Eda—to avviso alle parti;-\ udita la relazione svolta dal Presidente DONATELLA FERRANTI; OSSERVA Caputi Aldo ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio. Il ricorso va dichiarato inammissibile, poiché, in data 1,02.2022 il difensore dell'imputato munito di procura speciale ha rinunciato al ricorso. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della Cassa delle ammende di euro 500,00. Così deciso in Roma, AIl Presidente estensore D 2, natella Ferran;i z-ciLt DEPOS

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 17702/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso va dichiarato inammissibile, poiché, in data 1,02.2022 il difensore dell'imputato munito di procura speciale ha rinunciato al ricorso. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della Cassa delle ammende di euro 500,00. Così deciso in Roma, AIl Presidente estensore D 2, natella Ferran;i z-ciLt DEPOS

Parole chiave

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condono delle spese procedurali domanda di ricusazione rinuncia al dibattimento orale allegazioni insufficientemente motivate anticipo delle spese procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPUTI ALDO nato a TORRE SANTA SUSANNA il 04/04/1959 avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCE Eda—to avviso alle parti;-\ udita la relazione svolta dal Presidente DONATELLA FERRANTI; OSSERVA Caputi Aldo ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio. Il ricorso va dichiarato inammissibile, poiché, in data 1,02.2022 il difensore dell'imputato munito di procura speciale ha rinunciato al ricorso. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della Cassa delle ammende di euro 500,00. Così deciso in Roma, AIl Presidente estensore D 2, natella Ferran;i z-ciLt DEPOS