Italian Court dismisses appeal for inadmissibility regarding discretionary denial of generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by El Atia Jamal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's refusal to grant generic mitigating circumstances, arguing his confession and drug-induced weakness were relevant factors. The court ruled that the lower court correctly exercised its discretionary power by weighing the defendant's criminal history and the irrelevance of the confession, which arrived only after the crime was committed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; In denying generic mitigating circumstances, the trial judge need not consider every favorable or unfavorable element but may logically exclude those deemed irrelevant, such as a confession made after the flagrant offense, while relying on the defendant's criminal record and conduct severity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL ATIA JAMAL nato il 07/09/1977 avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confer- mato la sentenza del Tribunale di Bologna del 22 giugno 2020, con cui El Atia Jamal era stato condannato alla pena complessiva di anni quattro di reclusione ed euro diciottomila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.
2. L'El Atia, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione in relazione all'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato. In relazione all'unico motivo di ricorso, va osservato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motiva- zione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., consi- derati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, come avvenuto nella fattispecie, avendo il giudice segnalato la gravità della condotta criminosa e i nume- rosi precedenti penali dell'imputato, indicativi di spiccata capacità a delinquere (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).
Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899;
Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di ap- pello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce dell'irrilevanza della confessione giunta solo in sede di giudizio a fronte di un'incontestabile situa- zione di flagranza. Il ricorrente si limita a reiterare la tesi della rilevanza della propria confessione e ad evidenziare la circostanza di aver commesso il fatto in un momento di debolezza, dovuto alla riassunzione di sostanze stupefacenti.
La Corte di merito, quindi, con motivazione immune da censure, ha logicamente escluso la sussistenza di elementi valutabili a favore dell'imputato, escludendo ogni rilevanza a detti fattori.
2. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il residente Aldo sposi e D atella Fer (4 DEPOSITATO IN CAN