Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17699/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17699/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17699/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCACI GENTIAN nato il 31/07/1983 avverso la sentenza del 23/11/2021 del GIP TRIBUNALE di MONZAudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Monza, su concorde ri- chiesta delle parti, ha applicato a Lucaci Gentian, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni tre di reclusione e di euro dodicimila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 62 bis cod. pen, art. 448 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 17699/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Monza, su concorde ri- chiesta delle parti, ha applicato a Lucaci Gentian, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni tre di reclusione e di euro dodicimila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.

Parole chiave

Generato dall'IA
sanzioni pecuniarie risarcimento per errore giudiziario confisca sotto sanzione internazionale indennizzo per detenzione ingiustificata risarcimento per atto illecito sanzione disciplinare dell'avvocato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Monza, su concorde ri- chiesta delle parti, ha applicato a Lucaci Gentian, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni tre di reclusione e di euro dodicimila di multa in relazione al reato di cui all'art.
art. 129 cod. proc. pen
Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'omessa valuta- zione della sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..
art. 62 bis cod. pen
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego della circo- stanza attenuante di cui all'art. 62 bis cod. pen..
art. 448 cod. proc. pen
103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCACI GENTIAN nato il 31/07/1983 avverso la sentenza del 23/11/2021 del GIP TRIBUNALE di MONZAudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Monza, su concorde ri- chiesta delle parti, ha applicato a Lucaci Gentian, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni tre di reclusione e di euro dodicimila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'omessa valuta- zione della sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego della circo- stanza attenuante di cui all'art. 62 bis cod. pen..

3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Va premesso, trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto suc- cessivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cas- sazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).

In linea generale va rilevato che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., intro- dotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). Tale principio è stato specificamente ribadito da questa Corte anche in tema di attenuanti: in tema di patteggiannento, è inammissibile, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per Cassazione con cui si deduca l'omessa applica- zione di circostanze attenuanti non menzionate nella richiesta di applicazione di pena (Sez. 5, n. 17982 del 18/05/2020, Benjezia, Rv. 279117).

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il P esigente Aldo EspoMo atella Fer DEPOSITATO IN