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Ordinanza — n. 17688/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation dismissed appeal regarding failure to notify driver of right to counsel after refusing breath test.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17688/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court erred by not notifying the driver of the right to counsel. The appellant argued this notification was required under Article 114 of the Code of Criminal Procedure for offenses under Articles 186 and 187 of the Criminal Code. The court ruled that this obligation does not exist when the suspect refuses the breath test, as the defense attorney's presence is only necessary to ensure the non-repetitive act is conducted fairly.

Regesto Legislator

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Art. 114 disp. att. c.p.p.; Art. 186, 187 c.p.: The obligation to notify the driver of the right to have a lawyer present for the breath test does not apply when the driver refuses to undergo the test.

Parole chiave

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breath test refusal right to counsel notification Criminal Procedure Code inadmissible appeal administrative penalty testimonianza della vittima prove acquisite tramite sorveglianza rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Art. 114 disp. att. c.p.p.
Art. 186 comma 7 c.p.
114 disp att cpp in relazione al reato di cui all'art. 186 comma 7 e comma 2 lett.c) CDS e e a quello di cui all'art.187 comma 8 CDS La censura è manifestamente infondata.
Art. 187 comma 8 c.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4 - n. 33594 del 10/02/2021
(Sez. 4 - n. 33594 del 10/02/2021 Ud.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRUPIANO SALVATORE nato a CARINI il 01/05/1981 avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente DONATELLA FERRANTI; Motivi della decisione TRUPIANO Salvatore ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe , deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato avviso ex art. 114 disp att cpp in relazione al reato di cui all'art. 186 comma 7 e comma 2 lett.c) CDS e e a quello di cui all'art.187 comma 8 CDS La censura è manifestamente infondata.

La Corte d'appello ha infatti evidenziato correttamente richiamando il consolidato principio di diritto riaffermato anche di recente da questa Corte secondo il quale l'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione delralcoltest" non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l'atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini. (Sez. 4 - n. 33594 del 10/02/2021 Ud. (dep. 10/09/2021) Rv. 281745 - 01) Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla decisione attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico .

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 .