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Ordinanza — n. 17681/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of legally significant grounds under Art. 448 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17681/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Kalaja Artan inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The defendant challenged a first-instance judgment ratifying a plea bargain, arguing for a new trial based on alleged errors in crime qualification and sentence legality. The court ruled that the appeal lacked the specific grounds permitted under Article 448 of the Code of Criminal Procedure, as the alleged legal errors were not evident from the indictment or the contested facts.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; The appeal against a plea-bargain judgment is inadmissible unless it relies on specific grounds such as erroneous legal qualification that is clearly eccentric to the indictment, or illegal sentencing.

Parole chiave

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Cassation appeal inadmissibility Plea bargain ratification Erroneous legal qualification Article 448 c.p.p. Eccentric legal qualification violazioni della legge sulle armi traffico aggravato di stupefacenti sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
del Tribunale di Torino, su concorde richiesta delle parti, ha applicato nei confronti di Kalaja Artan, ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per violazione dell'art. 448 cod.
Art. 81 c.p.
D.P.R. n. 309 del 1990
pen., 73, commi 1 e 5, d.P.R. n. 309 del 1990, 2 e 7 I.
I. n. 895 del 1967
309 del 1990, 2 e 7 I. n. 895 del 1967 e 697 cod.
Art. 697 c.p.
Legge n. 103 del 2017
1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova appli- cazione il comma 2-bis dell'art.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Torino, su concorde richiesta delle parti, ha applicato nei confronti di Kalaja Artan, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni quattro di reclusione ed euro diciasset- temila di multa in relazione ai reati di cui agli artt.
artt. 81 cod. pen
pen., la pena complessiva di anni quattro di reclusione ed euro diciasset- temila di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 73, commi 1 e 5, d.P.R.
art. 448 cod. proc. pen
L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per violazione dell'art. 448 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KALAJA ARTAN nato il 18/06/1987 avverso la sentenza del 25/11/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TORINOdertererMscrallépartir- udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Torino, su concorde richiesta delle parti, ha applicato nei confronti di Kalaja Artan, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni quattro di reclusione ed euro diciasset- temila di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 73, commi 1 e 5, d.P.R. n. 309 del 1990, 2 e 7 I. n. 895 del 1967 e 697 cod. pen..

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per violazione dell'art. 448 cod. proc. pen. per erronea riqualificazione delle violazioni in materia di legge armi contestate e per l'illegalità della pena.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibile in sede di legittimità.

4. Con riferimento al primo motivo di ricorso proposto dall'imputato, va pre- messo che, trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successiva- mente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova appli- cazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).

Al riguardo, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la possibilità di ricorrere per Cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualifica- zione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al conte- nuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842, in motivazione la Corte ha precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso).

Nella fattispecie, in base alla lettura del capo di imputazione, della sentenza im- pugnata e dei motivi di ricorso emerge chiaramente che l'imputazione risulta corretta e che, a maggior ragione, non è evincibile un'ipotesi di qualificazione dei reati pale- semente eccentrica. In ordine alla dedotta illegalità della pena prospettata nell'intestazione del ricorso non emergono ulteriori rilievi rispetto a quelli inerenti alla qualificazione del reato. In ogni caso, tale doglianza, come sopra esposto, non rientra tra le ipotesi previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., per le quali è consentito il ricorso.

5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo E posi D natella FerTant DEPOSITA-V() IN CANC LL