Criminal appeal dismissed for being manifestly inadmissible due to generic grounds under Art. 591 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Violeta Ametovic's appeal against the Bologna Court of Appeal's judgment manifestly inadmissible. The appellant argued for liability regarding a traffic offense, but the lower court's decision was properly motivated based on established evidence. The appeal was rejected because its grounds were too general, failing to specify factual or legal complaints as required by law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is manifestly inadmissible if the grounds are entirely generic and do not specify the reasons of complaint in fact and law or compare them with the arguments of the contested judgment.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMETOVIC VIOLETA nato il 27/11/1995 avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente DONATELLA FERRANTI;Motivi della decisione Il ricorso di Ametovic Violeta avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsbilità in ordine al reato di cui all'art. 116,comma 15 cod. strada, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici.
I motivi proposti sono manifestamente inammissibili ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p., in quanto del tutto generici e aspecifici, non specificando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20.04.2022 Il Presidente estensore D natella Fe L,'r ai .t,tr i DEPOSITATO IN CA NC E ERA oggi, QJ