Ordinanza — n. 17668/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONSERVA ENRICO DONATO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 07/04/1992 avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 3008/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Conserva Enrico Donato ricorre, personalmente, avverso la sentenza indi- cata in epigrafe, lamentando violazione di legge e vizio motivazionale sia in punto di affermazione di responsabilità che di diniego delle circostanze attenuanti gene- riche. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 17668/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, es- sendo stato, in primo luogo, proposto da soggetto privo di legittimazione. Il ricorso risulta, infatti, sottoscritto personalmente dall'imputato in data successiva al 3/8/2017 e pertanto, nella piena vigenza della I. 103/2017 che ha modificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. , prevedendo che il ricorso per cas- sazione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONSERVA ENRICO DONATO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 07/04/1992 avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 3008/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Conserva Enrico Donato ricorre, personalmente, avverso la sentenza indi- cata in epigrafe, lamentando violazione di legge e vizio motivazionale sia in punto di affermazione di responsabilità che di diniego delle circostanze attenuanti gene- riche. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, es- sendo stato, in primo luogo, proposto da soggetto privo di legittimazione. Il ricorso risulta, infatti, sottoscritto personalmente dall'imputato in data successiva al 3/8/2017 e pertanto, nella piena vigenza della I. 103/2017 che ha modificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. , prevedendo che il ricorso per cas- sazione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione.
3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 aprile 2022 Il C nsigliere est nsore Il Prr sidente cenzo P t A I I Donat \„...yIla Fe ranti r DEPOSITATO IN