Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to waiver of non-punishability grounds during plea agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the defendant waived the right to challenge non-punishability grounds by agreeing to a reduced sentence at the appellate stage. The appellant argued for a retrial based on omitted evaluation of exculpatory causes, but the court held that the new procedural law grants preclusive effects to such waivers. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis cod. proc. pen.; The power of disposition granted to the parties under the new Art. 599-bis of the Code of Criminal Procedure not only limits the second-instance judge's cognizance but also has preclusive effects on the entire procedural development, including the legality trial, rendering appeals regarding waived non-punishability grounds inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'OGLIO TOMAS nato a PESCARA il 01/09/1988 avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAde4e-eie-a414~.4, udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di appello di L'Aquila ha applicato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. la pena com- plessiva di anni due e mesi otto di reclusione ed euro novemila di multa nei confronti di Dell'Oglio Tomas in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990.
2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per vizio di motivazione per omessa valutazione circa l'esistenza di cause di proscioglimento.
3. In ordine all'unico motivo di ricorso va osservato che è inammissibile il ricorso per Cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di se- condo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi com- preso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'im- pugnazione (Sez. 3, Ord. n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755; Sez. 5, Ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non pu- nibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).
4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con con- seguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - tenuto conto dei profili di colpa nella presentazione del ricorso e della natura della sentenza impugnata (patteggiamento) - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Ri4esidente Ald Don ella Ferranti DEPOSITATO IN