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Ordinanza — n. 17662/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for generic mitigating circumstances due to lack of specific factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17662/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Valentino Spinelli inadmissible for being manifestly unfounded and lacking specificity. Spinelli argued for generic mitigating circumstances, but the appellate court correctly denied them based on his negative criminal history and lack of favorable elements. The court ruled that judges need only address decisive factors, not every argument, and explicitly rejected the automatic application of drug dependency as a mitigating factor.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded and assertive, as the lower court's denial of generic mitigating circumstances is valid when based on decisive negative factors like prior convictions, without requiring consideration of every alleged favorable element.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances inadmissible appeal manifestly unfounded drug dependency criminal history motivation duty appellate review violazione della sfera privata

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172
Sez. 2, n. 24995 del 14/5/2015, Rv. 264378
ex multis Sez. 2, n. 24995 del 14/5/2015, Rv. 264378; Sez.
Sez. 2, n. 933 dell'11/10/2013, Rv. 258011
Sez. 4, n. 35930 del 27/6/2002, Rv. 222351
258011; Sez. 4, n. 35930 del 27/6/2002, Rv. 222351 N.
Sez. 2, n. 2456 del 21/11/2019, Esposito, Rv. 277961
Sez. 2, n. 44878 del 29/11/2011, Oliviero, Rv. 251362
Sez. 2, n. 44878 del 29/11/2011, Oliviero, Rv. 251362).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI VALENTINO nato a PESCARA il 19/06/1991 avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 2927/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Valentino Spinelli ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge vizio motivazionale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. La motivazione nel provvedimento impugnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto del loro diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche valutando, negativamente per l'odierno ricorrente, l'assenza di elementi favorevoli e i numerosi precedenti pe- nali, anche specifici.

Il provvedimento impugnato appare, pertanto, collocarsi nell'alveo del co- stante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della conces- sione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in consi- derazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale).

Va ricordato che questa Corte di legittimità ha anche chiarito che, con un indirizzo assolutamente prevalente, che è legittima in tali casi la doppia valuta- zione dello stesso elemento (ad esempio la gravità della condotta) purché operata a fini diversi, come possono essere il riconoscimento del fatto di lieve entità, la determinazione della pena base, o la concessione ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche (cfr. ex multis Sez. 2, n. 24995 del 14/5/2015, Rv. 264378; Sez. 2, n. 933 dell'11/10/2013 dep. il 2014, Rv. 258011; Sez. 4, n. 35930 del 27/6/2002, Rv. 222351 N. 2927/2022 R.G.

La Corte territoriale prende anche in considerazione il dedotto stato di tossi- codipendenza del ricorrente, e sul punto opera un corretto governo del costante orientamento di questa giurisprudenza di legittimità secondo cui lo stato di tossi- codipendenza dell'imputato, ancorché dimostrato o altrimenti risultante dagli atti, non comporta l'automatica concessione delle circostanze attenuanti generiche, specialmente se ricorrono anche specifici fattori negativi, ma può concorrere a determinare quel complesso di elementi - oggettivi e soggettivi - non tipicamente previsti dalla legge, che il giudice prende in considerazione per adeguare maggior- mente la sanzione al caso concreto (così Sez. 2, n. 2456 del 21/11/2019, dep. 2020, Esposito, Rv. 277961; conf.

Sez. 2, n. 44878 del 29/11/2011, Oliviero, Rv. 251362).

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 20 aprile 2022 Il Co Sigliere estensore Il residente V enzo Pe a Don ella err