Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of admissible grounds for plea bargain ratification review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a first-instance judgment ratifying a plea bargain, arguing the court failed to justify reclassifying the crime under a specific provision. The court ruled that such appeals are strictly limited to specific statutory grounds, excluding vague errors in legal qualification unless they are glaringly obvious.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 1, comma 50, legge n. 103/2017: Appeals against plea bargain ratification judgments are admissible only for specific statutory grounds, excluding general errors in legal qualification unless they are immediately and clearly eccentric to the charges.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL KHLIFI SAID nato il 19/08/1969 avverso la sentenza del 25/11/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FERMOetzrte-e,Mee-em14e-pa44. udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Fermo, su concorde richiesta delle parti, ha applicato nei confronti di El Khlifi Said, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi tre di reclusione ed euro ottocento di multa in rela- zione ai reati di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, anche a titolo di continuazione coi reati di cui alla sentenza del Tribunale di Fermo del 3 ottobre 2019.
2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omessa mo- tivazione in ordine alla riqualificazione del reato contestato in quello previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivo non proponibile in sede di legittimità. Con riferimento all'unico motivo di ricorso proposto dall'imputato, va premesso che, trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione av- verso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).
Al riguardo, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la possibilità di ricorrere per Cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualifica- zione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al conte- nuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842, in motivazione la Corte ha precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso).
Nella fattispecie, peraltro, emerge la totale carenza di interesse del ricorrente, in quanto, su concorde richiesta delle parti, il reato originariamente contestato è stato riqualificato nella diversa e più lieve ipotesi di reato.
4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con con- seguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sus- sistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Esposito Don ella F