Ordinanza — n. 17657/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SULCAJ FATJION nato il 26/02/1988 avverso la sentenza del 25/11/2021 del GIP TRIBUNALE di ANCONAato avviso alle partii.? udita la relazione svolta dal Presidente DONATELLA FERRANTI; Motivi della decisione Sulcaj Fatjbn ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine ai reati di cui agli artt. 73 comma 1 D.P.r.309/90, in relazione al mancato riconoscimento dei presupposti del proscioglimento ex art.129 cod.proc.pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, artt. 73 comma 1 D.P.r.309/90, articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 17657/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. in ordine ai reati di cui agli artt. 73 comma 1 D.P.r.309/90, in relazione al mancato riconoscimento dei presupposti del proscioglimento ex art.129 cod.proc.pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SULCAJ FATJION nato il 26/02/1988 avverso la sentenza del 25/11/2021 del GIP TRIBUNALE di ANCONAato avviso alle partii.? udita la relazione svolta dal Presidente DONATELLA FERRANTI; Motivi della decisione Sulcaj Fatjbn ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine ai reati di cui agli artt. 73 comma 1 D.P.r.309/90, in relazione al mancato riconoscimento dei presupposti del proscioglimento ex art.129 cod.proc.pen.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, con la procedura de plano, per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23.6.2017, in vigore dal 3.8.2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20.04.2022 Il Presidente estensore Dopiàteila Ferrati _r t DEPOSITATO IN CANC oggi, ____