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Ordinanza — n. 17656/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17656/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17656/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DA ROS RENATO nato a VITTORIO VENETO il 11/06/1928 avverso la sentenza del 18/11/2021 del GIP TRIBUNALE di MONZAudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Monza, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Da Ros Renato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena, condízionalmente sospesa, di anni uno e mesi uno di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 589 bis, commi primo e sesto, cod. pen..

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 448 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 17656/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Monza, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Da Ros Renato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena, condízionalmente sospesa, di anni uno e mesi uno di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 589 bis, commi primo e sesto, cod. pen..

Parole chiave

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tentato omicidio aggravato aggravamento della pena omicidio su richiesta della vittima omicidio passionale revisione della sentenza penale reato di pirateria della strada

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Monza, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Da Ros Renato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena, condízionalmente sospesa, di anni uno e mesi uno di reclusione in relazione al reato di cui all'art.
art. 448 cod. proc. pen
103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DA ROS RENATO nato a VITTORIO VENETO il 11/06/1928 avverso la sentenza del 18/11/2021 del GIP TRIBUNALE di MONZAudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Monza, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Da Ros Renato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena, condízionalmente sospesa, di anni uno e mesi uno di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 589 bis, commi primo e sesto, cod. pen..

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo vizio di motivazione con riferimento all'omessa valutazione della prova del filmato riproducente il sinistro stradale in atti.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione av- verso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).

Ebbene, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di vio- lazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761;

Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). Peraltro, anche anteriormente alle modifiche legislative, questa Corte ha costan- temente affermato che la sentenza di applicazione della pena di cui all'art. 444 cod. proc. pen. non può essere censurata per mancata valutazione delle prove e, quindi, per l'omessa pronuncia sull'infondatezza dell'accusa, in quanto una tale valutazione avrebbe dovuto svolgersi, in contraddittorio delle parti, nel dibattimento al quale l'im- putato e il P.M., di accordo, hanno rinunciato (Sez. 4, n. 334 del 27/09/1994, dep. 1995, Piroscia, Rv. 201217).

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente