Cassation appeal dismissed for inadmissibility as the complaint on minor offense qualification does not meet Art. 448 c.p.p. requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible de plano because the complaint regarding the minor offense qualification failed to meet specific statutory requirements. The appellant argued that the lower court incorrectly classified the offense under Article 73 of the Presidential Decree 309/1990, while the opposing party contended the classification was legally sound. The court ruled that the complaint did not address the expression of the accused's will, lack of correlation with the judgment, legal qualification errors, or illegality of the penalty, rendering it inadmissible under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the complaint does not concern the expression of the accused's will, the lack of correlation between the request and the judgment, the erroneous legal qualification of the act, or the illegality of the penalty or security measure.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ODAGWE CHINEDU nato il 25/08/1998 avverso la sentenza del 12/10/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PERUGIAtc_lato avviso alle parti_; udita la relazione svolta dal Presidente DONATELLA FERRANTI; Motivi della decisione Odagwe Chinedu ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine ai reati di cui agli artt. 73 comma 1 D.P.r.309/90, in relazione all'omessa qualificazione del fatto come di lieve entità di cui all'art. 73 comma 5 DPR 309/90.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, con la procedura de plano, per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23.6.2017, in vigore dal 3.8.2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20.04.2022 Il Presidente estensore Donatella Ferra , DEPOSITATO IN CANC ILERIA oggi