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Ordinanza — n. 17650/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17650/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17650/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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El Kaddar Redouane ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza Tribunale di Verona indicata in epigrafe, resa ai sensi dell'art.444, cod. proc. pen., chek ha applicato la pena concordata tra le parti con riferimento art. 73 comma 1 DPR 309/90 con riferimento alla detenzione al fine di spaccio in concorso con altri di un chilo circa di cocaing rinvenuta all'interno dell'autovettura su cui viaggiava, nel sedile anteriore lato passeggero. In Verona il 22.12.2020. 2.Ritenuto che sussistono i presupposti per dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23.6.2017, in vigore dal 3.8.2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza..

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 17650/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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censura costituzionale controllo della commisurazione della pena censura formulata in modo carente eccezione di incostituzionalità introduzione di nuove restrizioni esame di cassazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL KADDAR REDOUANE nato il 01/01/1981 avverso la sentenza del 06/12/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VERONA Lclato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente DONATELLA FERRANTI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. El Kaddar Redouane ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza Tribunale di Verona indicata in epigrafe, resa ai sensi dell'art.444, cod. proc. pen., chek ha applicato la pena concordata tra le parti con riferimento art. 73 comma 1 DPR 309/90 con riferimento alla detenzione al fine di spaccio in concorso con altri di un chilo circa di cocaing rinvenuta all'interno dell'autovettura su cui viaggiava, nel sedile anteriore lato passeggero. In Verona il 22.12.2020. 2.Ritenuto che sussistono i presupposti per dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23.6.2017, in vigore dal 3.8.2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza..

2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 20.04.2022 Il Presidente estensore Dopiatella Fe2 anti - (i DEPOSITATO IN CAN LLERIA oggi.