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Ordinanza — n. 17649/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for generic sentencing arguments under the plea bargain procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17649/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because the arguments concerned sentencing dosage rather than legal illegality. The appellant challenged a sentence agreed upon under the plea bargain system, but the prosecution and defendant had already exhausted their right to appeal on substantive grounds. The court ruled that once a plea bargain is ratified, parties cannot raise generic complaints about sentence length or reasoning unless the penalty itself is illegal.

Regesto Legislator

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Art. 610 comma Sbis cod. proc. pen.; Art. 444 e ss. cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentencing are limited to issues of legal illegality, excluding generic complaints on dosage or motivation.

Parole chiave

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plea bargain procedure sentencing dosage inadmissible appeal legal illegality Cassation appeal verdetto di colpevolezza revisione della sentenza penale controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 610 comma Sbis cod. proc. pen.
Il ricorso è palesemente inammissibile per una causa che può dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma Sbis cod. proc. pen. introdotto dall'art.
Art. 1 comma 62 della legge 23.6.2017 n. 103
introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n.
Art. 1 comma 51 della legge 23.6.2017 n. 103
introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n.
Art. 444 e ss. cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
A norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5210 del 28/10/1999 dep. 2000, Verdi, Rv. 215467
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella mi- sura indicata in dispositivo.N.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALE GABRIELE nato a GENOVA il 23/09/1983 avverso la sentenza del 05/10/2021 del TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 2786/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Sale Gabriele ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge e/o vizio motivazio- ne laddove il giudice adito ha ritenuto congrua la pena concordata tra le parti. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è palesemente inammissibile per una causa che può dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma Sbis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicu- rezza".

Le proposte alle doglienze in punto di dosimetria della pena, peraltro assolu- tamente generiche, sono perciò manifestamente inammissibili in quanto, come visto, l'ambito di ricorribilità rispetto a sentenze come quella che ci occupa è ri- stretto ai soli casi di illegalità della pena. E la pena irrogata nel caso in esame non è illegale. Peraltro, sin dagli albori dell'istituto di cui agli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., questa Corte di legittimità ha chiarito che, una volta che l'accordo sia stato ratifi- cato dal giudice, non è più consentito alle parti (anche a quella pubblica) pro- spettare questioni e sollevare censure con riferimento all'entità della pena o alla motivazione sulla stessa che non sia illegale: anche entro tale ambito, invero, l'obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con la semplice affermazione dell'effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell'accordo intervenuto fra le parti (Sez. 5, n. 5210 del 28/10/1999 dep. 2000, Verdi, Rv. 215467).

3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella mi- sura indicata in dispositivo.N. 2786/2022 R.G.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe- se processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 20 aprile 2022 Il Co igliere estensore Il P sidente VkJ enzo Pe 4e a Donat la Ferranti DEPOSITATO IN C