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Ordinanza — n. 17648/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentencing for omitting statutory mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17648/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's sentencing based on a plea bargain was final. The defendant argued that the court failed to apply a specific mitigating circumstance under Article 62-bis of the Penal Code. The court rejected this claim because the omission of such circumstances was not a ground for appeal when the sentence resulted from a plea agreement.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In plea bargain cases, appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they allege the omission of mitigating circumstances not included in the defendant's plea request.

Parole chiave

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plea bargain appeal mitigating circumstances Cassation inadmissibility Article 448 procedure statutory mitigation esame di cassazione cosa generica decisione incidentale impugnabile

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Aosta, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Polanco Abreu Yoel, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi otto di reclusione ed euro quattrocento di multa in relazione al reato di cui all'art.
Art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002
pen., la pena di mesi otto di reclusione ed euro quattrocento di multa in relazione al reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002.
Art. 62 bis cod. pen.
L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per violazione di legge in relazione al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 bis cod. pen..
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
In linea generale va rilevato che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., intro- dotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Legge n. 103 del 2017
1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art.
art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Aosta, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Polanco Abreu Yoel, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi otto di reclusione ed euro quattrocento di multa in relazione al reato di cui all'art.
art. 62 bis cod. pen
L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per violazione di legge in relazione al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 bis cod. pen..
art. 448 cod. proc. pen
103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri
Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
278337; Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu
279761; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
Sez. 5, n. 17982 del 18/05/2020, Benjezia
pen., il ricorso per Cassazione con cui si deduca l'omessa applica- zione di circostanze attenuanti non menzionate nella richiesta di applicazione di pena (Sez. 5, n. 17982 del 18/05/2020, Benjezia, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLANCO ABREU YOEL nato a BONAO( REP. DOMINICANA) il 02/03/1991 avverso la sentenza del 09/12/2021 del TRIBUNALE di AOSTAdate-~reite-p-art-it- udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Aosta, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Polanco Abreu Yoel, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi otto di reclusione ed euro quattrocento di multa in relazione al reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per violazione di legge in relazione al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 bis cod. pen..

3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. 3.1. Va premesso, trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).

In linea generale va rilevato che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., intro- dotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). Tale principio è stato specificamente ribadito da questa Corte anche in tema di attenuanti: in tema di patteggiamento, è inammissibile, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per Cassazione con cui si deduca l'omessa applica- zione di circostanze attenuanti non menzionate nella richiesta di applicazione di pena (Sez. 5, n. 17982 del 18/05/2020, Benjezia, Rv. 279117).

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro quattromila in favore ' della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Pr idente Aldo Espoo Dona Ila Ferranti DEPOSITATO IN CANC