Italian court dismisses appeal for inadmissibility as it does not meet Article 448 procedural requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because the cited ground for acquittal did not fall within the permissible categories of Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for acquittal based on personal drug possession, but the court found this argument failed to address the required grounds such as lack of correlation with the judgment or legal error in sentencing. Consequently, the appeal was rejected without merits, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds cited do not concern the expression of the accused's will, lack of correlation with the judgment, legal qualification of the act, or illegality of the penalty.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABDELKHALEK BENRAHL nato il 12/06/1997 avverso la sentenza del 28/09/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NOVARAdato avviso alle parti;"s1 udita la relazione svolta dal Presidente DONATELLA FERRANTI; Motivi della decisione Abdelkhalek Benrahl ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine ai reati di cui agli artt. 73 comma 5 D.P.r.309/90, deducendo violazione di legge in relazione all'omesso proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., stante l'uso personale della detenzione di stupefacente.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, con la procedura de plano, per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23.6.2017, in vigore dal 3.8.2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20.04.2022 Il Presiden