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Ordinanza — n. 17646/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17646/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17646/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORTINOVE NICOLA MIRKO nato a VASTO il 31/07/1974 avverso la sentenza del 02/12/2021 del GIP TRIBUNALE di VASTO Ld-ato civVt,o alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente DONATELLA FERRANTI; Motivi della decisione Cortinove Nicola Mirko ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine ai reati di cui agli artt. 73 comma 5 D.P.r.309/90,come riqualificato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omesso proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e alla determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, artt. 73 comma 5 D.P.r.309/90, art. 129 cod. proc. pen, articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 17646/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. in ordine ai reati di cui agli artt. 73 comma 5 D.P.r.309/90,come riqualificato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omesso proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e alla determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale.

Parole chiave

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procedura di revisione penale verdetto di colpevolezza ricorso straordinario per nullità gravi addebiti penali colpa del patrocinatore oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
artt. 73 comma 5 D.P.r.309/90
in ordine ai reati di cui agli artt. 73 comma 5 D.P.r.309/90,come riqualificato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omesso proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art.
art. 129 cod. proc. pen
73 comma 5 D.P.r.309/90,come riqualificato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omesso proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORTINOVE NICOLA MIRKO nato a VASTO il 31/07/1974 avverso la sentenza del 02/12/2021 del GIP TRIBUNALE di VASTO Ld-ato civVt,o alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente DONATELLA FERRANTI; Motivi della decisione Cortinove Nicola Mirko ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine ai reati di cui agli artt. 73 comma 5 D.P.r.309/90,come riqualificato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omesso proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e alla determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, con la procedura de plano, per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23.6.2017, in vigore dal 3.8.2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20.04.2022 Il Presidente estensore Do .tella Ferr ti DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, O 4 M