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Ordinanza — n. 17645/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17645/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17645/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: EKPU HENRY nato il 15/09/1990 SAIDY MUHAMMED nato il 01/01/1994 avverso la sentenza del 12/11/2021 del GIP TRIBUNALE di ROMAdat-e-aioAce-al4e parti? udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma, su concorde richiesta delle parti, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Ekpu Henry la pena com- plessiva di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro novemila di multa e a Saidy Muhammed la pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro seimila di multa in relazione ai reati loro rispettivamente contestati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 dei 1990.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, artt. 81 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 448 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 17645/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma, su concorde richiesta delle parti, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Ekpu Henry la pena com- plessiva di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro novemila di multa e a Saidy Muhammed la pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro seimila di multa in relazione ai reati loro rispettivamente contestati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 dei 1990.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti recidiva nell'infrazione pericolo di traffico di stupefacenti sanzione penale limite legale massimo eccezione di illegalità

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma, su concorde richiesta delle parti, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod.
artt. 81 cod. pen
pen., a Ekpu Henry la pena com- plessiva di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro novemila di multa e a Saidy Muhammed la pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro seimila di multa in relazione ai reati loro rispettivamente contestati di cui agli artt. 81 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, ricorrono per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla mancata verificata della possibilità di emettere sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..
art. 448 cod. proc. pen
103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: EKPU HENRY nato il 15/09/1990 SAIDY MUHAMMED nato il 01/01/1994 avverso la sentenza del 12/11/2021 del GIP TRIBUNALE di ROMAdat-e-aioAce-al4e parti? udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma, su concorde richiesta delle parti, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Ekpu Henry la pena com- plessiva di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro novemila di multa e a Saidy Muhammed la pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro seimila di multa in relazione ai reati loro rispettivamente contestati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 dei 1990.

2. Gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, ricorrono per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla mancata verificata della possibilità di emettere sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..

3. I ricorsi sono inammissibili in quanto basati su motivi non proponibili in sede di legittimità. Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata ìn vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione av- verso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).

Ebbene, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di vio- lazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761;

Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

4. Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con con- seguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 aprile 2022. Il P sidente Il Consigliere estensore Dona Ila Ferr4nti Aldo Esposito DEPOSITATO IN CANCEL