Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding plea bargain sentencing under Art. 448, para. 2-bis. Appeal based on non-verified acquittal grounds rejected.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied on grounds not permitted under the strict limitations of Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a suspended sentence applied after a plea agreement, arguing the court failed to verify the absence of acquittal causes under Article 129. The court ruled that such challenges are excluded from cassation review for plea bargain sentences, limiting appeals to specific statutory violations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, c.p.p.; In appeals against plea bargain sentencing, challenges based on the non-verification of acquittal causes under Art. 129 c.p.p. are inadmissible as they fall outside the exhaustive list of permissible grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROIETTI GIANNI nato a ANAGNI il 12/12/1974 avverso la sentenza del 04/08/2021 del TRIBUNALE di ROMAeo rt- uditaudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe I Tribunale di Roma, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Proietti Gianni, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro tremila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla mancata verificata della possibilità di emettere sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..
3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione av- verso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).
Ebbene, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di vio- lazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761;
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Pr sidente Aldo Esposito Dona lla Ferranti C L DEPOSITATO IN CAN r LLERJA