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Ordinanza — n. 17641/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17641/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17641/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUERRINI MARCO nato a GENOVA il 10/02/1959 avverso l'ordinanza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente DONATELLA FERRANTI; OSSERVA Guerrini Marco ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo violazione di legge in ordine alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello per tardività mediante la procedura de plano. La censura è manifestamente infondata. La Corte d'appello ha, infatti, evidenziato la tardività dell'appello, solo genericamente contestata nel ricorso; correttamente poi il giudice a quo ha adottato la procedura de plano.

Regesto Legislator

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art. 585 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 17641/2022 — snpen · Corte di Cassazione: L'inammissibilità dell'appello, che scaturisce dal mancato rispetto dei termini per l'impugnazione previsti dall'art. 585 cod. proc. pen., va dichiarata "de plano", senza necessità di fissare l'udienza camerale e di avvisare i difensori, trovando applicazione l'art. 127, comma 9, cod. proc. pen. secondo cui l'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento camerale è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia diversamente stabilito.( Sez. 3, n. 745 del 02/10/2018 Cc. (dep. 09/01/2019) Rv. 274570 - 01) Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità , in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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eccezioni processuali tardive rinvio del dibattimento tempestività dell'istanza di ricusazione ritardo ingiustificato nella procedura d'asilo vizi procedurali durata ragionevole del procedimento

Disposizioni normative citate

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art. 585 cod. proc. pen
L'inammissibilità dell'appello, che scaturisce dal mancato rispetto dei termini per l'impugnazione previsti dall'art. 585 cod. proc. pen., va dichiarata "de plano", senza necessità di fissare l'udienza camerale e di avvisare i difensori, trovando applicazione l'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUERRINI MARCO nato a GENOVA il 10/02/1959 avverso l'ordinanza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente DONATELLA FERRANTI; OSSERVA Guerrini Marco ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo violazione di legge in ordine alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello per tardività mediante la procedura de plano. La censura è manifestamente infondata. La Corte d'appello ha, infatti, evidenziato la tardività dell'appello, solo genericamente contestata nel ricorso; correttamente poi il giudice a quo ha adottato la procedura de plano.

L'inammissibilità dell'appello, che scaturisce dal mancato rispetto dei termini per l'impugnazione previsti dall'art. 585 cod. proc. pen., va dichiarata "de plano", senza necessità di fissare l'udienza camerale e di avvisare i difensori, trovando applicazione l'art. 127, comma 9, cod. proc. pen. secondo cui l'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento camerale è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia diversamente stabilito.( Sez. 3, n. 745 del 02/10/2018 Cc. (dep. 09/01/2019) Rv. 274570 - 01) Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità , in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20.04.20