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Ordinanza — n. 17639/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and repetition of rejected grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17639/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because it merely repeated arguments already rejected by the Court of Appeal without providing new specific criticism. The appellant challenged the conviction for drug trafficking based on the sale of seized substances and the severity of the sentence, but the appellate court had already thoroughly addressed these points using concrete evidence like the found scale and hidden cash. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary argumentative function required by law and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, comma 1, lett. b, c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of the pedissequa repetition of grounds already rejected in the lower court judgment without offering a new specific argumentative critique.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of grounds lack of specific argumentation drug trafficking conviction procedural costs asserzione difendibile diritto di ottenere una decisione sentenze sulla validità di un atto

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL BROCCO ALESSIO nato a ROMA il 08/10/1984 avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente DONATELLA FERRANTI; Motivi della decisione Il ricorso di Del Brocco Alessio avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all' art 73, comma 5, d.P.R. 309/90, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici.

Il ricorso, con cui si denuncia essenzialmente la illogicità della motivazione con riferimento alli inosservanza dei criteri di legge per la destinazione alla cessione a terzi della sostanza stupefacente e al trattamento sanzionatorio, è inammissibile, in quanto palesemente fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801).

Al riguardo, la Corte di appello ha già motivatamente spiegato, nel rigettare i motivi di gravame non solo che la detenzione ai fini di spaccio della droga in sequestro, idonea al confezionamento di 12 dosi singole era comprovata da una serie di elementi, tra cui il rinvenimento del bilancino di precisione in una busta di cellophane che l'imputato aveva gettato dalla finestra, durante la perquisizione e dalla disponibilità, non altrimenti giustificata, della somma in contanti di 340,00 euro che cercava di occultare alla vista dei militari ( fol 2 e 3 ) ma anche che la pena è congrua, di poco al di sopra del minimo edittale e la mancata concessione delle attenuanti generiche tiene conto della personalità dell'imputato come emersa dall'accertamento dei fatti e dal comportamento processuale.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20.04.2022 Il Presidente estens Doi telFerFe A DEPOSITATO IN CAN LLERI