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Ordinanza — n. 17634/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because substantive and procedural grounds are no longer admissible for plea bargain sentences.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17634/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible without formalities under Article 610, paragraph 5bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a plea bargain sentence on grounds including the lack of an acquittal ruling and substantive errors, which are no longer admissible for review. Since the appeal was filed after the statutory cutoff date, the court dismissed it and ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5bis c.p.p.; Appeals against plea bargain sentences filed after the statutory cutoff date are inadmissible for substantive and procedural grounds, allowing review only for defects in the expression of the defendant's will, lack of correlation between the plea and the sentence, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty and security measures.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility plea bargain sentence review statutory cutoff date substantive grounds exclusion procedural grounds exclusion assassinio partecipazione al reato verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5bis cod. proc. pen.
Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod.
Art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103
introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
Art. 1, comma 51, della legge 23.6.2017 n. 103
deducendo violazione di legge, sostan- ziale e processuale, e vizio motivazionale in relazione alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 444 e ss. cod. proc. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
deducendo violazione di legge, sostan- ziale e processuale, e vizio motivazionale in relazione alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Art. 616 cod. proc. pen.
A norma dell'art. 616 cod.
art. 129 cod. proc. pen
deducendo violazione di legge, sostan- ziale e processuale, e vizio motivazionale in relazione alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASANO LEONARDO nato a MARSALA il 13/11/1972 avverso la sentenza del 29/11/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 2452/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Leonardo Casano ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge, sostan- ziale e processuale, e vizio motivazionale in relazione alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giu- ridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza".

Non rientrano più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quelli - come avvenuto nel caso che ci occupa- attinente all'affermazione di responsabilità, alla valutazione della prova e/o alla mancata pronuncia di una sentenza di pro- scioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 aprile 2022 Il Coigliere estensore Il Presj,tlente - enzo Pe Donateli Ferranti DEPOSITATO IN CAN 0.4