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Ordinanza — n. 17629/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug possession conviction for lack of personal use defense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17629/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for drug possession. The defendant argued the exclusion of personal use was a motivation error, but the court found the conviction based on quantity and financial inability to purchase drugs. The court ruled that the lower court correctly applied statutory parameters to determine the drugs were for third parties rather than personal use.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Art. 75, comma 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990: The court must evaluate personal use based on quantity and circumstances; appeals challenging factual findings on drug destination are inadmissible as they constitute attacks on the merits.

Parole chiave

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drug possession conviction personal use defense quantity threshold analysis inadmissible appeal motivation error claim detenzione di stupefacenti commisurazione della pena per traffico di stupefacenti abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
272, è stato ripristinato il testo dell'art. 73 d.P.R.
Art. 75, comma 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990
Successivamente, il legislatore ha introdotto il comma 1-bis dell'art. 75 del d.P.R.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
art. 73 d.P.R. 309/1990
272, è stato ripristinato il testo dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 ante- riore alla sostituzione disposta dall'art.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463
Corte costituzionale, n. 32 del 12 febbraio 2014
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHEIKHOU SABALY nato il 18/08/1987 avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confer- mato la sentenza del Tribunale di Milano del 30 aprile 2021, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui Cheikhou Sabaly era stato condannato alla pena di mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro milleseicentosessantasei di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione di hashish del peso complessivo di gr. 55).

2. Il Cheikhou, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione in ordine all'esclusione della destinazione ad uso personale delle sostanze stupefacenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato. In ordine all'unico motivo di ricorso, va premesso il consolidato principio per cui, in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito, tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463).

Per effetto della sentenza del 12 febbraio 2014, n. 32 della Corte costituzionale, che ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, D.L. 30 di- cembre 2005, n. 272, è stato ripristinato il testo dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 ante- riore alla sostituzione disposta dall'art. 4-bis del D.L. n. 272 del 2005 dichiarata in- costituzionale. Successivamente, il legislatore ha introdotto il comma 1-bis dell'art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990 reintroducendo, per il collegamento dell'art. 73 all'art. 75, la rilevanza amministrativa della sola destinazione ad uso esclusivamente perso- nale.

Il comma 1-bis dell'art. 75, in vigore dal 21 maggio 2014, ha individuato i para- metri, le circostanze di fatto - che rispecchiano gli indici elaborati dalla giurisprudenza nell'originario tessuto normativo e quelli già previsti nell'art. 73, comma 1-bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990, nel testo dichiarato incostituzionale - per l'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente. Tali parametri, al contrario, devono essere adoperati per escludere l'uso esclusivamente personale e quindi per determinare la rilevanza penale della condotta.

Il primo parametro, sub a), è quello quantitativo: la quantità di sostanza stupe- facente o psicotropa detenuta non deve essere superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute. Le altre circostanze di fatto indicate dalla norma sono relative alla modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, al peso lordo complessivo, al confezionamento frazionato; il giudice può prendere in esame poi le altre circostanze dell'azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale.

Ciò posto sui principi operanti in materia, nella sentenza impugnata, con moti- vazione esauriente e dettagliata, la destinazione a terzi delle sostanze stupefacenti è stata desunta dai seguenti elementi:

a) il significativo quantitativo posseduto, suddi- viso in più confezioni ed idoneo al ricavo di 32 dosi droganti;

b) la condizione di soggetto disoccupato e privo di redditi, in misura tale da non poter acquistare droga per la somma di euro 175, come da lui dichiarato. I rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente, benché inscenati sotto la prospettazione di vizi della motivazione e si sviluppano tutti nell'orbita delle cen- sure di merito. Essi sono basati sulla mancata indicazione da parte dell'imputato di versare in precarie condizioni economiche. La difesa non si confronta con l'ampio apparato argomentativo della sentenza impugnata non prospetta neanche l'ipotesi che sia stata effettuata una scorta di sostanza drogante per farne provvista esclusiva a proprio favore.

2. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il r sidente: Ald Esp ito 1 Do Ila F