Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17628/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17628/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17628/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GOLO ANTONIO nato a MILANO il 03/07/1971 avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente DONATELLA FERRANTI; Gola Antonio ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo genericamente violazione di legge della sentenza impugnata ex art. 63 comma 2 cod.proc.pen. e chiedendo l'annullamento perché il fatto non sussiste in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 5 DPR 309/90. L'art. 581, lett. c), richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un' assoluta genericità del motivo addotto a sostegno del ricorso.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 63 comma 2 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 17628/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 63 comma 2 cod.proc.pen. e chiedendo l'annullamento perché il fatto non sussiste in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 5 DPR 309/90. L'art. 581, lett. c), richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un' assoluta genericità del motivo addotto a sostegno del ricorso.

Parole chiave

Generato dall'IA
verdetto di colpevolezza deposizione inattendibile facoltà di astenersi dal testimoniare gravi addebiti penali falsa testimonianza accertamento inesatto dei fatti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 63 comma 2 cod.proc.pen
Gola Antonio ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo genericamente violazione di legge della sentenza impugnata ex art. 63 comma 2 cod.proc.pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GOLO ANTONIO nato a MILANO il 03/07/1971 avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente DONATELLA FERRANTI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gola Antonio ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo genericamente violazione di legge della sentenza impugnata ex art. 63 comma 2 cod.proc.pen. e chiedendo l'annullamento perché il fatto non sussiste in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 5 DPR 309/90. L'art. 581, lett. c), richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un' assoluta genericità del motivo addotto a sostegno del ricorso.

Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum. L'inosservanza del disposto dell'art 581 lett c) cpp, sotto il profilo della genericità dei motivi addotti , è prevista dall'art 591 lett c) cpp quale causa di inammissibilità. Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila , determinata secondo equità , in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20.04.20