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Ordinanza — n. 17627/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to waiver of non-punishability grounds during plea agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17627/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the defendant waived the right to challenge non-punishability grounds during the plea agreement at the appellate level. The appellant argued for a retrial based on omitted evaluation of statutory excuses, but the court held that the new procedural law renders such challenges preclusive once a plea is accepted. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; The power of disposition granted to the parties under the new Art. 599-bis c.p.p. limits the second-instance court's cognition and has preclusive effects on the entire proceedings, including the legittimità trial, similarly to a waiver of appeal.

Parole chiave

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waiver of non-punishability plea agreement preclusion Art. 599-bis c.p.p. inadmissible appeal procedural waiver commisurazione della pena per stupefacenti motivazione inadeguata delle censure costituzionali remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di appello di Venezia ha applicato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. la pena com- plessiva di anni quattro e mesi due di reclusione ed euro diecimila di multa nei con- fronti di Gabsi Mohamed Ali in relazione ai reati di cui agli artt.
Art. 110 cod. pen.
Art. 81 cod. pen.
Art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990
art. 599-bis cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di appello di Venezia ha applicato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
273194; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non pu- nibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Ord. n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha
103, non solo limita la cognizione del giudice di se- condo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi com- preso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'im- pugnazione (Sez. 3, Ord. n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv.
Sez. 5, Ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero
273755; Sez. 5, Ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GABSI MOHAMED ALI nato il 21/08/1985 avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAd3te-~-ertfe--pa44-- udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di appello di Venezia ha applicato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. la pena com- plessiva di anni quattro e mesi due di reclusione ed euro diecimila di multa nei con- fronti di Gabsi Mohamed Ali in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 81 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per vizio di motivazione per omessa valutazione circa l'esistenza di cause di proscioglimento.

3. In ordine all'unico motivo di ricorso va osservato che è inammissibile il ricorso per Cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di se- condo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi com- preso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'im- pugnazione (Sez. 3, Ord. n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755; Sez. 5, Ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non pu- nibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con con- seguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - tenuto conto dei profili di colpa nella presentazione del ricorso e della natura della sentenza impugnata (patteggiamento) - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Pr idente • Ald Donat a Ferranti DEPOSITATO IN CAN ERIA • O4