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Ordinanza — n. 17625/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as the complaint does not fall under permitted grounds for review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17625/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the cited grounds for review were not permitted under the relevant procedural code. The appellant challenged a first-instance judgment applying criminal penalties, arguing for acquittal based on specific statutory provisions. The court ruled that the complaint did not address the required issues regarding the defendant's will, correlation with the judgment, legal qualification, or penalty legality.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals must concern the expression of the defendant's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty; complaints failing to meet these criteria are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility permitted grounds review defendant's will expression legal qualification error procedural code provisions perizia psichiatrica insufficiente prove psichiatriche menomazione psichica

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
610 comma 5 bis cpp per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso va dichiarato inammissibile de plano ex art. 610 comma 5 bis cpp per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art.
Art. 129, cod. proc. pen.
73 comma 5 D.P.r.309/90, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omesso proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod.
Art. 444, cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
artt. 73 comma 5 D.P.r.309/90
in ordine ai reati di cui agli artt. 73 comma 5 D.P.r.309/90, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omesso proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art.
art. 129 cod. proc. pen
73 comma 5 D.P.r.309/90, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omesso proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MITRI PATRIZIA nato a TARANTO il 09/05/1976 avverso la sentenza del 03/12/2021 del GIP TRIBUNALE di TARANTOtdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente DONATELLA FERRANTI; Motivi della decisione De Mitri Patrizia ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine ai reati di cui agli artt. 73 comma 5 D.P.r.309/90, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omesso proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Il ricorso va dichiarato inammissibile de plano ex art. 610 comma 5 bis cpp per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23.6.2017, in vigore dal 3.8.2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 20.04.2022 Il Presid nte estensore Do ;tella Ferran DEPOSITATO IN CA LLER1A oggi, . 0 4 MA