Italian Court dismisses appeal regarding plea bargain waiver of non-punishment grounds as inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giovanni Lo Iacono's appeal inadmissible for failing to address non-punishment grounds he waived during the plea agreement. The appellant argued the lower court omitted evaluation of these statutory exemptions, but the defense had previously accepted the settlement terms. The court ruled that the statutory power to settle precludes later challenges to waived issues, rendering the appeal procedurally barred.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; The power to settle a case precludes subsequent appeals regarding non-punishment grounds waived by the parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO IACONO GIOVANNI nato a ALESSANDRIA il 23/12/1974 avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOder~Stredita13,344. udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di appello di Torino ha applicato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. la pena di anni tre e mesi nove di reclusione ed euro quattordicimila di multa nei confronti di Lo Iacono Giovanni in relazione ai reati di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 ed altro.
2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per vizio di motivazione per omessa valutazione circa l'esistenza di cause di proscioglimento.
3. In ordine all'unico motivo di ricorso va osservato che è inammissibile il ricorso per Cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di se- condo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi com- preso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'im- pugnazione (Sez. 3, Ord. n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755; Sez. 5, Ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non pu- nibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).
4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con con- seguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - tenuto conto dei profili di colpa nella presentazione del ricorso e della natura della sentenza impugnata (patteggiamento) - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Pr idente Aldcj , Esp % .to Dona Ila Ferranti EPOSITATO IN C ELLEFL