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Ordinanza — n. 17616/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming prescription of minor offenses, ruling five-year limit applies to contraventions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17616/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the contested offenses had expired under specific local laws, but the court found this argument manifestly unfounded. The court determined that the relevant offenses were contraventions subject to a five-year prescription period, which had not yet elapsed at the time of the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 157 e 161 cod. pen.; Contravvenzioni si prescrivono in cinque anni; la mancata declaratoria di prescrizione è infondata quando il termine non è ancora scaduto.

Parole chiave

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prescrizione reati contravvenzioni penali termine prescrizione ricorso cassazione inammissibilità ricorso guida recidiva in stato di ebbrezza possesso illecito di stupefacenti violazione del principio di celerità

Disposizioni normative citate

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art. 4 L. 110/1975
art. 186 comma 2 lett. c CDS
art. 187 comma 1 CDS
art. 8 CDS
art. 157 cod. pen.
art. 161 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELARDI MIRKO nato a BUSTO ARSIZIO il 27/02/1974 avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente DONATELLA FERRANTI; OSSERVA Belardi Mirko ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata declaratoria da parte della Corte territoriale della estinzione per intervenuta prescrizione dei reati contestati (artt. 4 L.110/1975 e 186 comma 2 lett.c), 187 comma 1 e 8 CDS commessi in Busto Arsizio il 3.04.2017) .

La censura è manifestamente infondata, in quanto le contravvenzioni per le quali è stata affermata la penale responsabilità del prevenuto si prescrivono nel termine complessivo di anni 5 secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 157 e 161 cod.pen, conseguentemente il termine ultimo di prescrizione è il 3.04.2022, sicuramente non maturato al momento della pronuncia della sentenza della Corte di Appello in data 8.11.2021. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20.04.202