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Ordinanza — n. 17615/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waived penalty determination grounds in plea agreement case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17615/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a second-instance sentence reducing the penalty based on a plea agreement, having previously waived arguments regarding the application of general mitigating circumstances. The court ruled that grievances concerning the specific determination of the penalty, absent a challenge to the legality of the sanction itself, fall outside the scope of admissible cassation grounds in plea agreement cases.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: In plea agreement cases, appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they concern waived grounds or the specific determination of the penalty unless the sanction's legality is directly challenged.

Parole chiave

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plea agreement appeal inadmissible cassation waived mitigating circumstances penalty determination second instance sentence revoca del concordato rinuncia alla concessione concorso di motivi di sospensione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Balla Vath ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano indicata in epigrafe, resa ai sensi dell'art. 599-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
2.Ritenuto che sussistono i presupposti per dichiarare l'inammissibiliità del ricorso senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
art. 599 bis cod.proc.pen
73 comma 1 DPR 309/90, sulla base di quanto concordato tra le parti ex art. 599 bis cod.proc.pen.,in anni 5 e mesi quattro di reclusione e 22.000,00 di multa.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez.1, n.944 del 23.10.2019 rv 278170-01
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALLA VATH nato il 02/02/1993 avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANO(dato avviso alle parti;) udita la relazione svolta dal Presidente DONATELLA FERRANTI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Balla Vath ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano indicata in epigrafe, resa ai sensi dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., che, in riforma della sentenza di condanna del GIP del Tribunale di Varese del 29.04.2021 ha rideterminato la pena per il reato di cui all'art. 73 comma 1 DPR 309/90, sulla base di quanto concordato tra le parti ex art. 599 bis cod.proc.pen.,in anni 5 e mesi quattro di reclusione e 22.000,00 di multa. 2.Ritenuto che sussistono i presupposti per dichiarare l'inammissibiliità del ricorso senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

Va ribadito che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez.1,n.944 del 23.10.2019 rv 278170-01).

Il ricorso, infatti, ha ad oggetto la richiamata sentenza, che è stata pronunciata dalla Corte territoriale, a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., stante l'espressa e rituale rinuncia della difesa ai motivi di doglianza riguardante l'applicazione delle attenuanti generiche. Le parti hanno concordato una diversa e più mite rideterminazione della pena proporzionata al fatto per cui è giudizio.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 20.04.2022 Il residente este sore D natella DEPOSITATO IN CELLERIA Gggi, _O