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Ordinanza — n. 17613/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as merit issues cannot be raised in Italian criminal procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17613/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grievances regarding sentencing and general circumstances concern the merits of the case. The appellant argued for a lighter sentence based on the gravity of the accident and the defendant's conduct, including failing to render aid and attempting to mislead authorities. The court ruled that such determinations by the lower court are unreviewable in cassation if supported by adequate reasoning, leading to the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they challenge the substantive assessment of sentencing or the granting of general circumstances, as these fall within the exclusive domain of the court of first instance and appeal.

Parole chiave

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criminal procedure cassation appeal inadmissibility merit issues sentencing discretion revisione della sentenza penale facoltà di astenersi dal testimoniare responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTONE VINCENZO (CUI 038RMYH) nato a CASERTA il 29/08/1981 avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente DONATELLA FERRANTI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Martone Vincenzo ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, relativa alla condanna alla pena di giustifica per il reato di cui agli artt. 589 bis comma 1 e 6 e 589 ter cod.pen. commesso in San Felice a C:ancello il 21.08.2020, deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale, in ordine al trattamento sanzionatorio con riferimento alla mahcata concessione delle circostanze generiche. Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito.

Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua , esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla gravità del fatto e alla condotta tenuta dall'imputato che, dopo aver investito Manna Filomen5, si allontanavano da luogo del sinistro omettendo di prestare soccorso; ha negato ogni addebit9ha cercato di indurre in errore l'autorità procedente indicando quale conducente la convivente e quindi rendendo dichiarazioni finalizzate alla incriminazione di un altro soggetto/ estraneo alla commissione del fatto illecito( fol 3).

Il ricorso è dunque fondato su motivi non consentiti dalla legge e va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della Cassa delle ammende che si stima equo quantificare in euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende di Così deciso in Roma, il 20