Italian court dismisses appeal as inadmissible for failing to meet specific statutory grounds under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because the cited ground did not fall within the permitted exceptions of Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the conviction for offenses under Articles 110 and 81 of the Penal Code, arguing for acquittal under Article 129, but the court found this argument irrelevant to the statutory requirements for admissibility. Consequently, the appeal was rejected without examination of merits, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals must strictly adhere to the four statutory grounds of inadmissibility, and grounds concerning the omission of acquittal are excluded unless they relate to the defendant's will, lack of correlation, legal qualification error, or illegality of the penalty.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATTAZ MONSEN nato il 21/09/1984 avverso la sentenza del 09/11/2021 del TRIBUNALE di BRESCIAtdato avviso alle parti;3 udita la relazione svolta dal Presidente DONATELLA FERRANTI; Motivi della decisione Battaz Mohsen ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine ai reati di cui agli artt. 110 e 81 cpv cod.pen., 73 comma 5 D.P.r.309/90, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omesso proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, con la procedura de plano, per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23.6.2017, in vigore dal 3.8.2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20.04.2022 Il Presidente estensore onatella FeiTranti „A- DEPOSITATO IN CANC