Cassation appeal dismissed for inadmissibility as the ground of manifest illogicality does not fit statutory exceptions under Art. 448 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible without formalities because the ground of manifest illogicality failed to meet statutory exceptions. The appellant challenged a sentence applying Art. 444 of the Code of Criminal Procedure for a violation of Art. 73(4) of D.P.R. 309/90, arguing the reasoning was flawed. The court ruled that this specific ground does not relate to the defendant's will, lack of correlation, legal qualification errors, or penalty illegality, thus rejecting the appeal and ordering costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal based on manifest illogicality is inadmissible unless it concerns the defendant's will, lack of correlation, legal qualification, or penalty illegality.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINO MARIO nato a CROTONE il 28/05/1959 avverso la sentenza del 26/10/2021 del TRIBUNALE di CROTONEL ato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Presidente DONATELLA FERRANTI; '•‘ Motivi della decisione Martino Mario ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 73 comma IV D.P.r.309/90, deducendo manifesta illogicità della motivazione. Il ricorso va dichiarato inammissibile senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23.6.2017, in vigore dal 3.8.2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 4000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattrornila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20.04.2022 Il Presi ente estensore Dolatellaerisanti7 00'0511