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Ordinanza — n. 17610/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as the ground of manifest illogicality does not fit statutory exceptions under Art. 448 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17610/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible without formalities because the ground of manifest illogicality failed to meet statutory exceptions. The appellant challenged a sentence applying Art. 444 of the Code of Criminal Procedure for a violation of Art. 73(4) of D.P.R. 309/90, arguing the reasoning was flawed. The court ruled that this specific ground does not relate to the defendant's will, lack of correlation, legal qualification errors, or penalty illegality, thus rejecting the appeal and ordering costs.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal based on manifest illogicality is inadmissible unless it concerns the defendant's will, lack of correlation, legal qualification, or penalty illegality.

Parole chiave

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manifest illogicality cassation appeal inadmissibility Code of Criminal Procedure statutory exceptions gestione dei rifiuti amministrazione infedele qualificata controllo dell'inquinamento

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso va dichiarato inammissibile senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n.
Art. 444 cod. proc. pen.
Art. 73 comma IV D.P.r.309/90
in ordine al reato di cui all'art. 73 comma IV D.P.r.309/90, deducendo manifesta illogicità della motivazione.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 4000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINO MARIO nato a CROTONE il 28/05/1959 avverso la sentenza del 26/10/2021 del TRIBUNALE di CROTONEL ato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Presidente DONATELLA FERRANTI; '•‘ Motivi della decisione Martino Mario ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 73 comma IV D.P.r.309/90, deducendo manifesta illogicità della motivazione. Il ricorso va dichiarato inammissibile senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23.6.2017, in vigore dal 3.8.2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 4000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattrornila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20.04.2022 Il Presi ente estensore Dolatellaerisanti7 00'0511