Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waived penalty determination grounds in plea agreement context.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because it challenged the penalty determination, a ground explicitly waived by the defense. The lower court had reformulated the sentence based on a plea agreement where the defense renounced objections regarding general mitigating circumstances. The court ruled that such waived arguments fall outside the scope of admissible cassation grounds in plea bargain cases.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: In plea agreement appeals, challenges to the specific determination of the penalty are inadmissible if the defense has expressly renounced objections to the application of general mitigating circumstances.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONGOBARDI DOMENICO nato a TORRE ANNUNZIATA il 22/01/1973 avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI[dato avviso alle partii 1 udita la relazione svolta dal Presidente DONATELLA FERRANTI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Longobardi Domenico ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli indicata in epigrafe, resa ai sensi dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., che, in riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Torre Annunziata del 5.11.2020 ha rideterminato la pena per il reato di cui all'art. 73 comma 5 DPR 309/90, sulla base di quanto concordato tra le parti ex art. 599 bis cod.proc.pen.
2. Sussistono i presupposti per dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Va ribadito che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez.1,n.944 del 23.10.2019 rv 278170-01).
Il ricorso, infatti, ha ad oggetto la richiamata sentenza, che è stata pronunciata dalla Corte territoriale, a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., stante l'espressa e rituale rinuncia della difesa ai motivi di doglianza riguardante l'applicazione delle attenuanti generiche. Le parti hanno concordato una diversa e più mite rideterminazione della pena proporzionata al fatto per cui è giudizio.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 20.04.2022 Il Prgsidente estensore