Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17607/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on drunk driving appeal regarding breathalyzer calibration and probation denial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17607/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Riccardo Di Ronco's appeal inadmissible for failing to adequately confront the lower court's reasoning. The appellant argued defects in the breathalyzer's homologation and requested probation, but the court found the first-instance judgment logically sound and legally correct. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds do not adequately confront the reasoning of the contested judgment, which must be logical and legally sound.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal drunk driving offense breathalyzer calibration probation denial procedural costs delitto contro l'ambiente responsabilità per i danni ambientali considerazioni di protezione ambientale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 131 bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
In proposito, va ricordato che, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., potendo limi- tarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (cfr.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 45 co. 6 cod. strada
113 del 2015, in riferimento all'attività di accertamento mediante lo strumento di rilevamento elettronico della velocità, secondo cui è illegittima la disposizione censurata (art. 45 co. 6 cod. strada), nella parte in cui non prevede che i c.d.
art. 133 cod. pen
In proposito, va ricordato che, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., potendo limi- tarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (cfr.
art. 131 bis cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021, Carlucci
ex mul- tis Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021, Carlucci, Rv.
Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno
Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno, Rv.
Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, Ibnezzayer
Corte Cost. sent. n. 113 del 2015
Cass. pen., Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca
pen (Cass. pen., Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, rv.
Cass. pen., Sez. un., 2 marzo 2005, n. 23428, Bracale
Cass. pen., Sez. un., 28 febbraio 2008, n. 19601, Niccoli
Cass. pen. Sez. 2, n. 28848 dell'8.5.2013
239400; in ultimo Cass. pen. Sez. 2, n. 28848 dell'8.5.2013, rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
Sez. 3, n. 30562 del 19/3/2014, Avveduto ed altri
Sez. 3, n. 30562 del 19/3/2014, Avveduto ed altri, Rv.
Sez. 2, n. 19298 del 15/4/2015, Di Domenico
Sez. 2, n. 19298 del 15/4/2015, Di Domenico, rv.
Sez. 3, n. 6641 del 17.11.2009, Miranda
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RONCO RICCARDO nato a GENOVA il 06/04/1975 avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 1529/2022 RG. Motivi della decisione 1. Riccardo Di Ronco ricorre avverso la sentenza in epigrafe denunciando: a. violazione di legge laddove la Corte territoriale non avrebbe risposto congrua- mente al motivo di appello riguardante la regolare effettuazione del test alcolime- trico con specifico riferimento al punto dell'avvenuta omologazione dello stru- mento utilizzato; b. vizio di motivazione con riferimento al rigetto della richiesta di messa alla prova; c. vizio di motivazione quanto alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e alla sua quantificazione. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. Con memoria del 2/4/2022 a firma dell'Avv. Giampaolo La Cognata si insiste per la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite quanto all'onere di provare i difetti di funzionamento dell'apparecchio di rilevazione.

2. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano inammissibili. Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità. 2.1. Quanto al primo motivo, la Corte territoriale ha operato una corretta applicazione del principio più volte ribadito da questa Corte di legittimità secondo cui in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza con la conseguenza che è onere della difesa dell'im- putato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione ovvero di vizi correlati all'omologazione dell'ap- parecchio, o l'assenza o l'inattualità dei controlli prescritti dalla legge (cfr. ex mul- tis Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021, Carlucci, Rv. 28255; coni'.

Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno, Rv. 282659; Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958). La recentissima giurisprudenza citata ribadisce, altresì, che l'esistenza di un apparato normativa che regola le caratteristiche e i controlli periodici degli etilo- metri rende non mutuabili i principi affermati dalla sentenza della Corte Costitu- zionale n. 113 del 2015, in riferimento all'attività di accertamento mediante lo strumento di rilevamento elettronico della velocità, secondo cui è illegittima la disposizione censurata (art. 45 co. 6 cod. strada), nella parte in cui non prevede che i c.d. autovelox siano sottoposti a verifiche periodiche di funzionalità e tara- tura.

Non sussiste, dunque, il contrasto giurisprudenziale che secondo il difensore ricorrente imporrebbe la rimessione della questione alle Sezioni Unite. Con motivazione priva di aporie logiche la sentenza impugnata evidenzia che, nel caso in esame, la prova dell'omologazione e della revisione dello strumento N. 1529/2022 RG. utilizzato per accertare lo stato di ebrezza dell'imputato è fornita dal verbale di accertamento urgente, acquisito agli atti, che ne dà atto e che fa fede fino a que- rela di falso e dalla deposizione dell'operante, che ha affermato che l'etilometro utilizzato era stato sottoposto ai controlli periodici.

E come del resto, non si ravvi- sino elementi che consentono di dubitare del buon funzionamento dell'apparecchio utilizzato per tale accertamento né la mera dicitura "volume insufficiente", ripor- tata sugli scontrini acquisiti agli atti, è indicativa del suo cattivo funzionamento, come affermato dall'appellante (cfr. ex multis. Sez. 4 n. 22604/2017). 2.2. Quanto al diniego di messa alla prova, la Corte territoriale l'ha congrua- mente motivato ritenendo di dover condividere il rilievo del primo giudice secondo cui l'esistenza di tre precedenti specifici a carico dell'imputato impedisce di formu- lare nei suoi confronti una prognosi positiva, requisito necessario ai sensi dell'art.464 quater comma 3 cod. proc. pen. e le considerazioni difensive non consentono di pervenire ad una diversa conclusione.

La sospensione del processo con messa alla prova - va ricordato- è subordi- nata alla duplice condizione dell'idoneità del programma di trattamento e, con- giuntamente, della prognosi favorevole in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati; si tratta di due giudizi diversi, rimessi alla discreziona- lità del giudice guidata dai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. Ne consegue che l'impossibilità di formulare con esito favorevole la prognosi in ordine alla ca- pacità a delinquere dell'imputato impedisce che quest'ultimo ottenga il beneficio richiesto, indipendentemente dalla presentazione del programma di trattamento (Sez. 5, n. 7983 del 26/10/2015 dep. 2016, Matera, Rv. 266256).

E ancora di recente è stato ribadito che, in tema di sospensione del processo con messa alla prova, il giudizio in merito all'adeguatezza del programma presentato dall'impu- tato va operato sulla base degli elementi evocati dall'art. 133 cod. pen., in rela- zione non soltanto all'idoneità a favorirne il reinserimento sociale, ma anche all'ef- fettiva corrispondenza alle condizioni di vita dello stesso, avuto riguardo alla pre- visione di un risarcimento del danno corrispondente, ove possibile, al pregiudizio arrecato alla vittima o che, comunque, sia espressione dello sforzo massimo so- stenibile dall'imputato alla luce delle sue condizioni economiche, che possono es- sere verificate dal giudice ex art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 34878 del 13/06/2019 Cianfrocca Rv. 277070).

Per essere chiari, se il giudice dà conto in motivazione -come avvenuto nel caso che ci occupa- dell'impossibilità di formulare con esito favorevole la prognosi in ordine alla capacità a delinquere dell'imputato, ciò basta per negare il beneficio richiesto, senza alcuna necessità che vada a valutare anche il programma presen- tato.N. 1529/2022 RG. 2.3. Manifestamente infondate sono anche le doglianze in punto di mancata sospensione condizionale della pena e di dosimetria di quest'ultima. Per la Corte territoriale la commissione di altri tre reati di guida in stato di ebrezza, l'ultimo dei quali nel 2016, impedisce di escludere che la condotta dell'im- putato sia connotata dal requisito dell'abitualità e giustifica il diniego dell'applica- zione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.

E la medesima circostanza impedisce di formulare la prognosi favorevole in merito al futuro com- portamento dell'imputato, presupposto necessario per il riconoscimento della so- spensione condizionale della pena. In proposito, va ricordato che, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., potendo limi- tarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (cfr. Sez. 3, n. 30562 del 19/3/2014, Avveduto ed altri, Rv. 260136; conf.

Sez. 2, n. 19298 del 15/4/2015, Di Domenico, rv. 263534; Sez. 3, n. 6641 del 17.11.2009 dep. 2010, Miranda, Rv. 246184, in un caso in cui la Corte ha ritenuto esaustiva la motivazione della esclu- sione del beneficio fondata sul riferimento ai precedenti penali dell'imputato). Quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata offre motiva- zione adeguata laddove rileva che la pena inflitta con la sentenza impugnata ap- pare congrua e adeguata al caso concreto e non suscettibile di riduzione come richiesto dall'appellante con il quinto motivo.

Per i giudici del gravame del merito ii primo giudice ha valutato il corretto comportamento processuale dell'imputato, che all'udienza del 24/9/2019, ha rico- nosciuto di aver assunto sostanze alcoliche prima di mettersi alla guida dell'auto- vettura, ammettendo di aver sbagliato, ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche. E la quantificazione della pena base in misura appena su- periore al minimo edittale è giustificata dalla sua negativa personalità.

3. Va rilevato, infine, che né può porsi in questa sede la questione della de- claratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considera- zione della manifesta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (Cass. pen., Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, rv. 217266: nella specie la prescrizione del reato era maturata successiva- mente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. un., 2 marzo 2005, N. 1529/2022 RG. n. 23428, Bracale, rv. 231164, e Sez. un., 28 febbraio 2008, n. 19601, Niccoli, rv. 239400; in ultimo Cass. pen. Sez. 2, n. 28848 dell'8.5.2013, rv. 256463).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 2