Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific facts regarding the defendant's lack of understanding.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to provide concrete facts supporting his claim of lacking understanding during the plea agreement. While the law allows appeals regarding the expression of will, the appellant merely asserted a general lack of comprehension without detailing the specific cognitive limitations or circumstances at the time. Consequently, the court found no error in the lower court's application of the law and ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 e ss. cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal challenging the application of the penalty for lack of understanding is inadmissible if the appellant fails to substantiate the claim with specific facts demonstrating the defendant's inability to comprehend the plea at the relevant time.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SENIGUER MEGID nato a PIACENZA il 05/11/1997 avverso la sentenza del 20/09/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PIACENZAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; ./{ N. 1504/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Seniguer Megid ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge in punto di mancata comprensione del prestato consenso. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. Il ricorso è astrattamente inammissibile in quanto il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applica- zione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "per motivi attinenti all'espres- sione della volontà dell'imputato". Tuttavia, in concreto, lo stesso si palesa inammissibile in quanto il ricorrente, dopo aver ricordato che "rientra tra i compiti del giudice di merito la valutazione del contesto entro il quale è maturata la richiesta dell'imputato, non per contestare l'atto di attribuzione dei poteri di rappresentanza; quanto, piuttosto, per verificare che, in presenza di obiettive e palesi situazioni, la volontà dell'imputato possa essersi formata o espressa in maniera viziata" (il richiamo è a Sez. 5, n. 40498/2019), si limita ad affermare, apoditticamente, che "con riferimento al caso di specie, occorre rilevare che tale verifica non è stata realizzata dal giudicante, nonostante l'imputato, al momento della prestazione del consenso al patteggia- mento, non avesse compreso la portata di tale iniziativa in quanto ridotte le sue abilità cognitive".
Dei dati da cui ricavare tale mancata comprensione, tuttavia, il ricorrente nulla dice.
3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 aprile 2022 Il Co igliere estensore Il Pre7‘11te V enzo P Donate a ,y/ ra nti DEPOSITA