Ordinanza — n. 17601/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PAOLA EMILIO nato a CATANIA il 22/11/1985 avverso la sentenza del 25/10/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe il G.U.P. del Tribunale di Catania, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Di Paola Emilio, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena, condizionalmente sospesa, di anni uno di reclusione ed euro cinque- cento di multa in relazione al reato di cui all'art. 603 bis, comma 1, n. 2, cod. pen..
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 448 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 17601/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza in epigrafe il G.U.P. del Tribunale di Catania, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Di Paola Emilio, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena, condizionalmente sospesa, di anni uno di reclusione ed euro cinque- cento di multa in relazione al reato di cui all'art. 603 bis, comma 1, n. 2, cod. pen..
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PAOLA EMILIO nato a CATANIA il 22/11/1985 avverso la sentenza del 25/10/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe il G.U.P. del Tribunale di Catania, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Di Paola Emilio, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena, condizionalmente sospesa, di anni uno di reclusione ed euro cinque- cento di multa in relazione al reato di cui all'art. 603 bis, comma 1, n. 2, cod. pen..
2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, rilevando l'erroneità della qualificazione giuridica del fatto, essendo confi- gurabile una diversa fattispecie incriminatrice.
3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi generici e non proponibili in sede di legittimità. Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione av- verso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»). Nella fattispecie, la motivazione appare adeguata alla luce della natura della sen- tenza di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. e il ricorrente non segnala specifiche lacune dell'apparato argomentativo, evidenziando in modo del tutto inde- terminato la possibilità di riqualificare il reato contestato, senza neanche indicare la diversa figura criminosa adattabile alla fattispecie concreta.
4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 aprile 2022. Il Consigliere Aldo is'ta Don POSITATO IN CAN ERA oggi