Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17598/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding notification of hearing reschedule to defense counsel when both are absent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17598/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court correctly applied established case law. The appellant argued that the appellate court erred by rejecting a request to reschedule a hearing due to a defense attorney's absence, claiming the other lawyer was actually revoked. The court held that oral notification to the substitute defense attorney present in court was sufficient when both counsel were absent and adhering to a professional association's suspension.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 178, lett. c) e 179 cod. proc. pen.: When both defense counsel are absent and adhere to a professional suspension, oral notification to the substitute present in court suffices, rendering written notification to the absent counsel unnecessary.

Parole chiave

Generato dall'IA
defense counsel notification hearing reschedule substitute defense attorney professional association suspension inadmissible appeal substitute processuale oral notification sufficiency diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 178, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 179 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 34474 del 06/06/2019, Chiesa, Rv. 276973
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALZOLARI PAOLO nato a GENOVA il 20/11/1973 avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di La Spezia del 3 dicembre 2018, con cui Calzolari Paolo era stato condannato alla pena di anni uno e mesi due di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 186, comma 2, lett.

c) e 2-bis, C.d.S..

2. Il Calzolari, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione degli artt. 178, lett. c), e 179 cod. proc. pen.. Si deduce che la Corte di appello ha rigettato l'istanza di rinvio dell'udienza del 12 marzo 2018 per legittimo impedimento dell'avv. Memo, in quanto erroneamente aveva ritenuto l'imputato assistito da due difensori, mentre in realtà l'altro difensore risultava revocato. Per tale ragione, il verbale contenente l'indicazione della data di rinvio - comunque concesso dall'organo giudicante - doveva essere notificato al di- fensore di fiducia impedito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Va premesso che, in base al costante orientamento di questa Corte, qualora il difensore di fiducia non sia comparso ed abbia tempestivamente comunicato la vo- lontà di aderire all'astensione dalle udienze proclamata dall'associazione di categoria, non è dovuta alcuna comunicazione al medesimo della data di rinvio dell'udienza fissata dal giudice nell'ipotesi in cui il difensore d'ufficio, nominato in sostituzione, a sua volta dichiari la propria volontà di aderire all'astensione forense, essendo suffi- ciente l'avviso orale a quest'ultimo che, in quanto sostituto processuale, esercita tutti i diritti e le facoltà della difesa (Sez. 2, n. 34474 del 06/06/2019, Chiesa, Rv. 276973). Ciò posto, la decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di tale principio, rilevando che, essendo stato comunque disposto il rinvio ad altra udienza, sebbene non per legittimo impedimento, risultava sufficiente l'avviso dela nuova data di trat- tazione al difensore d'ufficio presente in udienza e designato quale sostituto proces- suale.

2. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 20 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Pr idente Aldo Espo . o ú Dona a Fer nt kti l U./ \, i DEPOSITA